Leggi e norme

L’Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda, è istituito ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, è ente di diritto pubblico che ha amministrazione e rappresentanza propria ed è sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
Partecipano alla gestione dell’Ente Parco: la Regione Siciliana, il libero Consorzio dei comuni di Enna e i comuni di Enna, Piazza Armerina, Valguarnera e Aidone. L’Ente Parco ha sede legale, presso i locali della ex direzione Miniera Floristella, nel territorio di Enna.
Sono organi dell’Ente Parco: il Presidente del Consiglio del Parco; il Consiglio del Parco; il Revisore dei Conti.
La finalità principale dell’Ente è la protezione, conservazione e difesa del complesso minerario zolfifero che insiste nell’area sottoposta a vincolo etnoantropologico ai sensi dei DD.AA. emanati dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali, Ambientali nn. 1841 del 5 agosto 1990 e 2659 del 2 novembre 1990. Tali finalità sono regolate all’art. 3 del Vigente Stuto approvato con D.P.466/Serv.4/S.G. del 7 agosto 2020.